Una società di trasporti è stata condannata a versare contributi a un ente previdenziale di categoria. In Cassazione, la società ha contestato, tra l'altro, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale dell'ente, presentata per la prima volta nel giudizio riassunto a seguito di una dichiarazione di incompetenza territoriale. La Suprema Corte ha accolto questo motivo, stabilendo che nel rito del lavoro, a differenza di quello ordinario, la riassunzione è una mera prosecuzione del processo e non consente di introdurre una nuova domanda riconvenzionale. Tuttavia, ha confermato nel merito il debito contributivo dell'azienda.
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