Una fondazione bancaria si è vista negare le agevolazioni fiscali dall'Amministrazione Finanziaria per gli anni d'imposta dal 1994 al 1998. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5914/2025, ha chiarito che per ottenere tali benefici non è sufficiente destinare gli utili a scopi sociali. La fondazione deve fornire la prova positiva che la sua attività prevalente sia di promozione sociale e culturale, e non la gestione, anche indiretta, della partecipazione nella società bancaria. L'onere della prova grava interamente sull'ente, che deve superare la presunzione di attività gestoria.
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