L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un medico l'indebita esenzione IVA per interventi di chirurgia estetica eseguiti nel 2018, ritenendo non provato lo scopo terapeutico. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha dato ragione al medico, ritenendo applicabile una norma di salvaguardia retroattiva. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco. I giudici di legittimità hanno chiarito che, per usufruire dell'esenzione IVA chirurgia estetica per le prestazioni passate, il medico non deve necessariamente presentare una specifica attestazione medica formale, ma ha comunque l'onere di dimostrare concretamente e con prove oggettive la finalità terapeutica di ogni singolo intervento. Poiché il giudice d'appello ha omesso di verificare queste prove, la sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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