Un operaio forestale, transitato in una nuova Agenzia Pubblica, ha chiesto il pagamento della **indennità di funzione** per il suo ruolo di capo operaio. L'Agenzia ha rifiutato, sostenendo di dover applicare il contratto del pubblico impiego, che non prevede tale indennità, e invocando i limiti sulla spesa pubblica. Il lavoratore ha invece fatto valere il suo diritto a vedersi applicato il contratto collettivo privato del settore idraulico-forestale, come previsto da una legge regionale e da una sua scelta esplicita. La Corte di Cassazione ha dato ragione al lavoratore, stabilendo che la normativa speciale per questo settore prevale. Anche se l'Agenzia è un ente pubblico, deve applicare il contratto privato e pagare l'**indennità di funzione** richiesta. L'appello dell'Agenzia è stato quindi respinto.
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