Una società energetica ha contestato una pretesa fiscale di una Regione relativa a un'addizionale sul gas metano (ARISGAM) utilizzato per la produzione di energia elettrica per l'anno d'imposta 2002. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, annullando la pretesa fiscale. La Corte ha stabilito che l'addizionale gas in questione è illegittima per due motivi principali: primo, la normativa nazionale escludeva specificamente dall'imposta il gas usato per produrre elettricità; secondo, la tassa viola il diritto dell'Unione Europea (Direttiva 92/12/CEE) poiché, per essere legittima, un'imposta indiretta su prodotti già soggetti ad accisa deve perseguire una 'finalità specifica' (es. ambientale), mentre in questo caso aveva solo uno scopo generico di bilancio.
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