La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20339/2024, ha chiarito i contorni dell'onere della prova per l'esenzione IVA nella chirurgia estetica. In un caso riguardante un chirurgo plastico e l'Agenzia delle Entrate, la Corte ha ribadito che spetta al medico dimostrare la finalità terapeutica dell'intervento. Tuttavia, ha respinto il ricorso del Fisco, stabilendo che la valutazione del materiale probatorio fornito dal contribuente è di competenza esclusiva del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se non per vizi procedurali come l'inversione dell'onere probatorio, non riscontrati nel caso di specie.
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