A seguito di una causa intentata da alcuni cittadini contro una società idrica per la fornitura di acqua non potabile, la società ha chiamato in causa l'ente regionale con una domanda di manleva. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 636/2024, ha stabilito che la giurisdizione su tale domanda spetta al giudice ordinario e non a quello amministrativo. La Corte ha chiarito che la manleva, in questo contesto, si configura come una garanzia di natura privatistica, strettamente connessa alla principale azione di risarcimento, e non come una contestazione dell'esercizio di poteri pubblici.
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