Un lavoratore, il cui rapporto a tempo determinato con un'azienda poi fallita era stato convertito in indeterminato, ha chiesto l'assunzione alla società subentrante nel servizio di igiene urbana. I giudici di merito avevano negato tale diritto, escludendo un trasferimento d'azienda. La Corte di Cassazione, invece, ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che, indipendentemente dalla configurabilità di un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di settore prevedeva un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione per il personale impiegato nel cambio appalto, obbligando la nuova società a proseguire il rapporto di lavoro.
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