Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha disposto la cancellazione dall'albo di una professionista iscritta come avvocato stabilito. La decisione si fonda sul fatto che il titolo di "avocat" era stato rilasciato in Romania da un ente privato non autorizzato (la struttura "Bota") anziché dall'ordine tradizionale competente. La professionista ha impugnato il provvedimento, ma la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso. I giudici hanno confermato che l'iscrizione nell'elenco speciale richiede un titolo valido rilasciato dall'autorità ufficialmente riconosciuta dallo Stato d'origine. Per verificare tale requisito, le autorità italiane devono utilizzare il sistema informativo europeo I.M.I., le cui risultanze sono vincolanti. Di conseguenza, la cancellazione è legittima poiché il titolo straniero era privo di valore legale sin dall'inizio.
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