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Direttiva 96/67/CE

6 provvedimenti

Abuso di posizione dominante: canoni e prescrizione
Una società di servizi aeroportuali ha citato in giudizio il gestore dello scalo lamentando un abuso di posizione dominante. Il gestore aveva applicato canoni di subconcessione per gli uffici operativi notevolmente superiori rispetto alle tariffe regolamentate dall'ente pubblico di settore. L'attrice chiedeva la restituzione delle somme pagate in eccedenza. I giudici di merito hanno riconosciuto l'illecito ma hanno applicato la prescrizione breve di cinque anni, tipica della responsabilità extracontrattuale. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, rigettando i ricorsi di entrambe le parti. Il danno antitrust tutela infatti la libertà di concorrenza generale e si prescrive in cinque anni dal momento in cui il danneggiato acquisisce o avrebbe dovuto acquisire, con l'ordinaria diligenza, la ragionevole consapevolezza del danno ingiusto subito.
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Definizione bonaria della controversia: stop alla Cassazione
Un subconcessionario di uffici aeroportuali ha citato in giudizio il concessionario per contestare le tariffe applicate, ritenute superiori a quelle stabilite dall'ENAC, chiedendo la restituzione delle somme pagate in eccedenza. Dopo alterne decisioni nei primi due gradi di giudizio, la causa è giunta in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, le parti hanno depositato un'istanza congiunta segnalando trattative in corso per una definizione bonaria della controversia e di altri giudizi pendenti. La Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per consentire il raggiungimento di un accordo transattivo globale.
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Abuso di posizione dominante e tariffe aeroportuali
Due compagnie aeree internazionali hanno agito contro un gestore aeroportuale lamentando un presunto abuso di posizione dominante relativo alle tariffe per l'uso delle infrastrutture. Le ricorrenti sostenevano di aver diritto a uno sconto del 21% basandosi su una vecchia proposta transattiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che non vi era prova di discriminazione tariffaria. Inoltre, la proposta transattiva non era più valida poiché, nel frattempo, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e il Consiglio di Stato avevano già accertato la legittimità dei corrispettivi, eliminando l'incertezza giuridica necessaria per una transazione.
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Ripetizione di indebito: no se la causa è legittima
Una compagnia aerea ha citato in giudizio il proprio fornitore di carburante per ottenere la restituzione delle tariffe aeroportuali (c.d. 'airport fees') pagate, sostenendo che fossero illegittime. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la richiesta di ripetizione di indebito non è fondata se il pagamento ha una causa legittima, come in questo caso il contratto di fornitura. Il fornitore si era limitato a trasferire un costo imposto a monte dalle società di gestione aeroportuale, senza applicare ricarichi. L'eventuale illecito, quindi, non risiedeva nel rapporto tra fornitore e compagnia aerea, ma in quello tra gestori aeroportuali e fornitore.
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Estinzione del giudizio: la Cassazione chiarisce
Una compagnia aerea e una società di gestione aeroportuale, dopo un lungo contenzioso su canoni ritenuti eccessivi e un presunto abuso di posizione dominante, hanno raggiunto un accordo. La Corte di Cassazione, prendendo atto della rinuncia reciproca ai ricorsi, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, chiarendo anche perché in questi casi non si applica la sanzione del doppio contributo unificato.
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Corrispettivo aeroportuale: quando è legittimo?
Una compagnia aerea ha citato in giudizio una società petrolifera per la restituzione di un corrispettivo aeroportuale pagato per la fornitura di carburante, sostenendone l'illegittimità. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il pagamento trova la sua legittima causa nel contratto di fornitura. La Corte ha inoltre chiarito che, nell'ambito di un'azione risarcitoria, spetta all'acquirente dimostrare di non aver trasferito il maggior costo (il c.d. "passing-on") sui propri clienti.
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