Un gruppo di medici specializzandi ha richiesto un adeguamento della propria remunerazione, invocando l'applicazione retroattiva di una legge più favorevole successiva al loro periodo di formazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la normativa precedente (D.Lgs. 257/1991) costituiva già un'adeguata attuazione delle direttive europee sulla remunerazione medici specializzandi. La Corte ha chiarito che la legge successiva (D.Lgs. 368/1999) rappresenta una scelta discrezionale del legislatore e non può essere applicata a periodi antecedenti la sua entrata in vigore. È stata inoltre negata la richiesta di indicizzazione della borsa di studio, in linea con la giurisprudenza consolidata.
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