La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33713/2023, ha stabilito che nella retribuzione feriale devono essere incluse tutte le indennità collegate alla mansione, anche quelle variabili. La decisione, basata sulla direttiva UE 2003/88/CE, mira a evitare che una paga ridotta durante le ferie possa disincentivare il lavoratore dal goderne. La Corte ha rigettato il ricorso di un'azienda di trasporti, confermando che gli incentivi e le indennità corrisposte con continuità fanno parte della retribuzione ordinaria e, quindi, anche di quella feriale.
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