Una società di ristorazione vinceva un appalto ospedaliero, ma riscontrava una drastica diminuzione dei pasti serviti rispetto al bando. L'ente sanitario concedeva un aumento del prezzo unitario tramite delibera, salvo poi annullarla in autotutela e recuperare le somme. La società agiva in giudizio per ottenere la differenza di prezzo, ma la Cassazione ha confermato l'illegittimità della rinegoziazione del contratto di appalto. La Corte ha stabilito che modificare il prezzo, elemento essenziale della gara, viola la par condicio tra i concorrenti e le norme sull'evidenza pubblica. Anche il rinnovo contrattuale deve avvenire alle medesime condizioni originarie. La domanda di arricchimento senza causa è stata rigettata poiché esisteva un titolo contrattuale valido che regolava il rapporto, escludendo l'aumento non autorizzato.
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