Un gruppo di medici, iscritti tra il 1996 e il 2006 ai corsi di formazione in medicina generale, ha citato in giudizio lo Stato chiedendo un risarcimento danni. I professionisti lamentavano un trattamento economico inferiore rispetto ai colleghi delle scuole di specializzazione e la mancanza di adeguamento periodico della borsa di studio medicina generale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei gradi precedenti. I giudici hanno chiarito che il diritto dell'Unione Europea non impone la parità di retribuzione tra le due figure, che differiscono per organizzazione, finalità e sbocchi professionali. La scelta legislativa di differenziare i compensi rientra nella discrezionalità dello Stato e non costituisce fatto illecito. I ricorrenti sono stati condannati a pagare ventiseimila euro di spese legali.
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