Una società operante nel settore dei metalli si è vista negare la detrazione dell'IVA a seguito di un accertamento fiscale che ha rivelato l'uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Nonostante le operazioni fossero soggette al meccanismo dell'IVA reverse charge, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18730/2024, ha stabilito che il diritto alla detrazione non sussiste. La Corte ha chiarito che la neutralità del meccanismo contabile non può sanare l'assenza del presupposto sostanziale, ovvero una reale transazione economica inerente all'attività d'impresa, confermando un orientamento rigoroso contro le frodi fiscali.
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