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Direttiva 70/156/CEE

8 provvedimenti

Accisa gasolio: no rimborso per noleggio con conducente
La Corte di Cassazione nega il rimborso dell'accisa gasolio a un'impresa di noleggio autobus con conducente, chiarendo che l'agevolazione fiscale è riservata esclusivamente al trasporto regolare di linea e non a quello occasionale, in piena conformità con la normativa dell'Unione Europea.
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Accisa gasolio trasporto: no rimborso per noleggio bus
Una società di trasporti si è vista negare il rimborso dell'accisa sul gasolio per la sua attività di noleggio autobus con conducente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'agevolazione fiscale sull'accisa gasolio trasporto è riservata esclusivamente al servizio di trasporto regolare di passeggeri e non si estende a quello occasionale. La decisione si allinea al diritto dell'Unione Europea, che consente agli Stati di differenziare i due servizi per perseguire obiettivi di politica ambientale.
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Accisa sul gasolio: no rimborso per bus a noleggio
La Corte di Cassazione ha negato il rimborso dell'accisa sul gasolio a un'impresa di noleggio autobus con conducente. La Corte ha stabilito che l'agevolazione fiscale è riservata solo al trasporto passeggeri *regolare* (di linea) e non a quello *occasionale* (noleggio), in linea con il diritto dell'Unione Europea. La distinzione non viola il principio di parità di trattamento, poiché i due servizi rispondono a esigenze diverse.
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Gasolio commerciale: no agevolazioni con filtri FAP
Una società di trasporti si è vista negare il rimborso delle accise sul gasolio commerciale per i suoi autobus. Sebbene i veicoli, originariamente Euro 2, fossero stati dotati di filtri antiparticolato (FAP) per migliorare le emissioni, la Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini dell'agevolazione fiscale conta la categoria di omologazione originale del veicolo e non le modifiche successive. La normativa nazionale, che esclude i veicoli Euro 2 o inferiori dal beneficio, è stata ritenuta legittima e non in contrasto con le direttive europee.
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Accisa gasolio: no rimborso con filtro FAP su Euro 2
Una società di trasporti ha richiesto il rimborso dell'accisa gasolio per i suoi veicoli Euro 2, sui quali aveva installato filtri antiparticolato (FAP) per ridurre le emissioni. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo che l'esclusione dal beneficio fiscale per i veicoli 'Euro 2 o inferiori' si basa sulla categoria di omologazione originaria del mezzo. L'installazione successiva di un FAP non è sufficiente a modificare tale classificazione ai fini fiscali, poiché la legge mira a incentivare il rinnovo del parco veicoli e non la semplice modifica di quelli più datati.
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Rimborso accise gasolio: FAP non basta, ecco perché
Una società di trasporti ha richiesto il rimborso delle accise sul gasolio per i suoi autobus, originariamente di categoria Euro 2, dopo aver installato filtri antiparticolato (FAP). La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'agevolazione fiscale è legata esclusivamente alla categoria di omologazione originaria del veicolo al momento della sua prima immatricolazione. Le modifiche tecniche successive, sebbene migliorino le prestazioni ambientali, non sono rilevanti ai fini del riconoscimento del rimborso accise gasolio.
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Accise gasolio autotrazione: no rimborso per Euro 2
Una società di trasporti si è vista negare il rimborso delle accise gasolio autotrazione per i suoi veicoli Euro 2, sebbene dotati di filtri antiparticolato (FAP). La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che per l'agevolazione fiscale conta la categoria di omologazione originale del veicolo e non la successiva miglioria ambientale. La normativa nazionale, che esclude i veicoli più inquinanti dal beneficio, è stata ritenuta conforme al diritto europeo.
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Accisa Gasolio: No Rimborso per Euro 2 con FAP
Una società di trasporti ha richiesto il rimborso dell'accisa sul gasolio per i suoi veicoli Euro 2, sostenendo che l'installazione di filtri antiparticolato (FAP) li avesse riqualificati. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che per l'agevolazione fiscale sull'accisa gasolio rileva la categoria di omologazione originale del veicolo e non le modifiche successive. La Corte ha inoltre confermato la compatibilità della normativa nazionale con le direttive europee in materia.
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