Una società di trasporti ha richiesto il rimborso delle accise sul gasolio per i suoi autobus, originariamente di categoria Euro 2, dopo aver installato filtri antiparticolato (FAP). La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'agevolazione fiscale è legata esclusivamente alla categoria di omologazione originaria del veicolo al momento della sua prima immatricolazione. Le modifiche tecniche successive, sebbene migliorino le prestazioni ambientali, non sono rilevanti ai fini del riconoscimento del rimborso accise gasolio.
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