Una società di produzione di energia elettrica ha impugnato un avviso di accertamento per la Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) relativo a gallerie idroelettriche su terreni comunali. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3860/2025, ha stabilito due principi fondamentali. Primo, ha confermato la legittimità del potere di autotutela del Comune, che aveva annullato un primo atto per poi emetterne uno nuovo. Secondo, e più importante, ha accolto i motivi della società riguardanti l'applicazione della tariffa agevolata. La Corte ha statuito che l'attività di produzione di energia è strumentale e inscindibile dal servizio pubblico di fornitura energetica, pertanto le relative infrastrutture beneficiano della tariffa ridotta. Ha inoltre chiarito che tale tariffa si applica automaticamente, senza necessità di una specifica denuncia da parte del contribuente. La sentenza è stata cassata con rinvio per la rideterminazione dell'importo dovuto.
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