Un'Azienda, proprietaria di un impianto eolico, ha contestato l'inclusione della torre dell'aerogeneratore nel calcolo della rendita catastale da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'Azienda sosteneva che la torre fosse un elemento funzionale al processo produttivo e non un immobile tassabile. Dopo che i giudici di merito avevano respinto il ricorso, la Corte di Cassazione ha accolto la tesi dell'Azienda. La Suprema Corte ha stabilito che, per la determinazione della rendita catastale impianti eolici, le componenti strettamente funzionali alla produzione di energia, come la torre, non devono essere considerate immobili tassabili, anche se stabilmente ancorate al suolo. Il caso è stato rinviato per una nuova valutazione.
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