Una società che gestisce un impianto di carburanti per natanti ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'Imposta Regionale Benzina Autotrazione (IRBA). La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società, ma non perché il carburante fosse per barche. I giudici hanno stabilito un principio più importante: l'IRBA è illegittima perché contrasta con il diritto dell'Unione Europea. La tassa, infatti, non ha una 'finalità specifica' come richiesto da una direttiva comunitaria, ma serve solo a finanziare il bilancio generico della Regione. Di conseguenza, la normativa nazionale che la istituisce deve essere 'disapplicata', ovvero ignorata, e l'accertamento fiscale è stato annullato.
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