La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16279/2024, ha stabilito un importante principio in materia di nullità contratto e detrazione IVA. Un contratto di compravendita, nullo secondo il diritto civile a causa di un palese conflitto di interessi del notaio rogante, non comporta automaticamente l'indetraibilità dell'IVA. La Corte, richiamando la giurisprudenza europea, ha chiarito che il diritto alla detrazione viene meno solo se l'Amministrazione Finanziaria dimostra che l'operazione era fittizia, parte di un'evasione fiscale o costituiva un abuso del diritto. La sentenza di merito è stata cassata perché non aveva svolto queste necessarie verifiche sulla sostanza dell'operazione.
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