La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di indebita detrazione IVA contestata dall'Amministrazione Finanziaria a una società energetica. La contestazione riguardava sia operazioni soggettivamente inesistenti (una vendita circolare di energia elettrica tra società del gruppo) sia operazioni oggettivamente inesistenti (servizi di consulenza fatturati da una società 'cartiera'). La Corte ha cassato la sentenza di appello, che aveva dato ragione al contribuente, stabilendo due principi chiave. Primo, il giudice di secondo grado aveva omesso di pronunciarsi sulla questione delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Secondo, e più importante, ha ribadito che il diritto alla detrazione IVA non sorge per operazioni simulate, anche se non vi è un danno diretto per l'Erario. La semplice finzione soggettiva dell'operazione è sufficiente per escludere la detrazione.
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