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Direttiva 2006/112/CE, art. 138

6 provvedimenti

Cessione Stampi IVA: Esenzione Negata se il Bene Resta in Italia
Un'azienda italiana vende stampi a clienti esteri, ma li trattiene nei propri locali per utilizzarli nella produzione di beni per quegli stessi clienti. L'Agenzia delle Entrate contesta la mancata applicazione dell'IVA, poiché i beni non sono stati fisicamente trasferiti all'estero. La Corte di Cassazione chiarisce il principio sulla cessione stampi IVA: l'operazione è non imponibile solo se lo stampo è parte di un unico contratto di fornitura iniziale. Se lo stampo rimane in Italia per futuri e distinti ordini, la sua vendita è una transazione separata e deve essere immediatamente assoggettata a IVA. La Corte dà quindi ragione all'Agenzia delle Entrate, stabilendo che la prova del trasferimento fisico del bene è essenziale.
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Prova Cessione Intracomunitaria: Timbro sul DDT batte il Fisco
Un'azienda si è vista contestare dall'Agenzia delle Entrate la non imponibilità IVA su alcune vendite all'estero. Il Fisco riteneva insufficiente la documentazione prodotta, consistente in copie dei documenti di trasporto (DDT) timbrate a posteriori dai clienti esteri. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda, stabilendo un principio fondamentale: la prova della cessione intracomunitaria non richiede un documento specifico e immodificabile come il CMR. È valido un insieme di elementi, inclusi documenti formati 'ex post' e prove dei pagamenti, purché dimostrino in modo credibile che la merce ha effettivamente lasciato il territorio nazionale. Vince l'approccio sostanziale sulla rigidità formale, e l'avviso di accertamento viene annullato.
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Triangolazione IVA: la volontà delle parti è decisiva
Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che in una triangolazione IVA extra-UE, la prima cessione tra due operatori italiani rimane non imponibile se la loro volontà comune e originaria era quella di destinare i beni all'esportazione. La Corte ha ritenuto irrilevante una sosta logistica intermedia dei beni, dando prevalenza al principio della "teoria della volontà" rispetto a una rigida interpretazione del requisito dell'unicità del trasporto. La decisione sottolinea l'importanza di una documentazione contrattuale e commerciale chiara che dimostri fin dall'inizio la finalità dell'operazione.
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Onere della prova cessioni intracomunitarie: la Corte
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21735/2024, ha chiarito l'onere della prova a carico del cedente nelle cessioni intracomunitarie. Una società si è vista negare il regime di non imponibilità IVA per aver effettuato vendite a clienti con codici IVA inesistenti. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che spetta al venditore dimostrare non solo la spedizione della merce, ma anche e soprattutto lo status di soggetto passivo IVA del cessionario. La mancanza di questa prova, considerata un requisito sostanziale, impedisce di beneficiare dell'esenzione, indipendentemente dal solo adempimento formale del controllo del codice IVA.
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Cessioni intracomunitarie: la prova prima del 2020
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21606/2025, ha stabilito che la prova per le cessioni intracomunitarie effettuate prima del 1° gennaio 2020 deve seguire le norme vigenti all'epoca dei fatti (art. 41 del D.L. 331/93). Non è possibile applicare retroattivamente le presunzioni probatorie introdotte dall'art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011. La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, annullando la decisione di merito che aveva erroneamente applicato la normativa successiva, e ha rinviato la causa per una nuova valutazione basata sui principi corretti.
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Cessioni intracomunitarie: la prova prima del 2020
La Corte di Cassazione si è pronunciata sull'onere della prova per le cessioni intracomunitarie relative ad annualità precedenti al 2020. Nel caso di specie, una società di forniture navali si era vista contestare dall'Agenzia delle Entrate il regime di non imponibilità IVA. La Corte ha stabilito che la commissione tributaria regionale ha errato applicando retroattivamente la normativa più recente (Reg. UE 282/2011, art. 45-bis), in vigore solo dal 1° gennaio 2020. Per i periodi d'imposta precedenti, la prova del trasporto della merce in un altro Stato UE e dello status di soggetto passivo dell'acquirente grava interamente sul cedente e non può basarsi su una semplice autodichiarazione del ricevente. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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