Un'azienda di trasporti pubblici chiede il rimborso dell'IRAP versata in eccesso, avendo omesso di applicare la deduzione IRAP cuneo fiscale. L'Agenzia delle Entrate nega il rimborso, sostenendo che le imprese operanti in concessione e a tariffa sono escluse dal beneficio. La Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: l'esclusione non è automatica. Per negare la deduzione, non basta operare in concessione, ma è necessario dimostrare che la tariffa applicata sia 'remunerativa', cioè capace di generare un profitto. Poiché i giudici precedenti non hanno verificato questa condizione essenziale, la loro decisione è stata annullata e il caso dovrà essere riesaminato per accertare la reale natura della tariffa.
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