La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31626/2023, ha stabilito che le aziende che producono in via prevalente rifiuti speciali, come gli imballaggi terziari, hanno diritto all'esenzione dalla sola quota variabile della TARI per le superfici dedicate. La quota fissa, invece, resta sempre dovuta in quanto copre i costi generali del servizio di gestione dei rifiuti. La Corte ha confermato che la prova della produzione di tali rifiuti può essere fornita anche nel corso del giudizio, integrando la dichiarazione iniziale. Viene ribadito il divieto per i Comuni di assimilare gli imballaggi terziari ai rifiuti urbani.
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