Una società di gestione del servizio idrico ha richiesto a un utente il pagamento di un conguaglio tariffa idrica per costi relativi ad anni precedenti. L'utente si è opposto e il caso è giunto in Cassazione. La Corte, data la complessità della questione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, non ha emesso una decisione definitiva. Ha invece disposto, con un'ordinanza interlocutoria, il rinvio della causa a una pubblica udienza per definire in modo univoco i limiti e le condizioni di ammissibilità del recupero retroattivo dei costi del servizio idrico.
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