Durante un'indagine per narcotraffico, il Pubblico Ministero ha disposto il sequestro del telefono cellulare dell'Indagato per analizzare i dati informatici e ricostruire la rete dello spaccio. L'Indagato ha ricorso in Cassazione lamentando la mancata trasmissione dei tabulati telefonici al riesame e la violazione della normativa europea, sostenendo l'illegittimità del provvedimento emesso dal magistrato inquirente senza la previa autorizzazione di un giudice terzo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della misura. I giudici hanno stabilito che l'assenza temporanea di alcuni atti non annulla il vincolo se le prove restanti bastano a motivarlo. Inoltre, il successivo controllo del Tribunale del Riesame sana l'assenza dell'autorizzazione preventiva del giudice, garantendo la tutela dei diritti e la proporzionalità dell'analisi forense sui dati memorizzati nel dispositivo.
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