La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20083/2024, ha dichiarato illegittimo un trasferimento di ramo d'azienda poiché l'entità trasferita non possedeva i requisiti di preesistenza e autonomia funzionale. Il caso riguardava un gruppo di lavoratori trasferiti da una società editoriale a una di servizi, ma la Corte ha rilevato che si trattava di una mera esternalizzazione di personale, in quanto il 'ramo' era un aggregato eterogeneo di dipendenti senza un'organizzazione unificante, un know-how comune o beni significativi. La decisione ribadisce che un ramo d'azienda non può essere creato 'ad hoc' al solo scopo del trasferimento.
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