Un'azienda si opponeva a un decreto ingiuntivo per un finanziamento non pagato, sostenendo la nullità del contratto per errata indicazione del TAEG e per la presenza di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese. Il Tribunale di Trieste ha respinto l'opposizione, stabilendo che un errore nel TAEG, quale indicatore sintetico, non invalida il contratto. Inoltre, ha confermato, richiamando la Cassazione, che l'ammortamento alla francese non costituisce anatocismo. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo è stato confermato.
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