La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12955/2025, interviene su un contenzioso bancario relativo alla restituzione di somme indebitamente pagate (ripetizione d'indebito). La Corte ha accolto i motivi di ricorso della banca, stabilendo principi chiave sulla prescrizione rimesse solutorie. È stato chiarito che spetta al correntista, e non alla banca, l'onere di provare l'esistenza di un contratto di affidamento che renda le rimesse 'ripristinatorie' e quindi non soggette alla prescrizione decennale. La banca deve solo sollevare l'eccezione di prescrizione, senza dover specificare le singole rimesse. La Corte ha inoltre ritenuto non tardive le contestazioni alla perizia tecnica (CTU) sollevate dopo i termini previsti, purché non costituiscano eccezioni di nullità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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