La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28599/2025, ha respinto il ricorso di un istituto di credito, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato l'illegittimità dell'applicazione dell'anatocismo bancario su un conto corrente. La Corte ha stabilito che, per i contratti stipulati prima della Delibera CICR del 2000, l'introduzione della capitalizzazione degli interessi richiede una nuova e specifica pattuizione scritta tra banca e cliente. La radicale nullità delle clausole anatocistiche preesistenti rende inapplicabile il meccanismo di adeguamento unilaterale da parte della banca, non essendo possibile un confronto con una condizione contrattuale invalida. La sentenza ha inoltre chiarito che la domanda di restituzione dell'indebito include implicitamente quella di rideterminazione del saldo del conto.
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