La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per il reato di contrabbando tabacchi, relativo a un quantitativo di 268 kg. I motivi del ricorso, basati sulla presunta lieve entità del fatto e sull'origine nazionale del prodotto, sono stati respinti. La Corte ha ritenuto le argomentazioni una mera rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, confermando la gravità della condotta e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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