Un gruppo di medici specialisti ha presentato ricorso in Cassazione per ottenere un'adeguata remunerazione per gli anni di specializzazione. Tuttavia, di fronte a un orientamento giurisprudenziale consolidato e contrario alle loro tesi, hanno deciso di effettuare una rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, prendendo atto della rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, ha compensato le spese legali tra le parti e ha chiarito che i ricorrenti non erano tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la rinuncia non è equiparabile al rigetto o all'inammissibilità.
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