La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5058/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto che chiedeva l'ottemperanza di un provvedimento favorevole. La Corte ha stabilito che l'efficacia di un'ordinanza che accerta la lesione dei diritti di un detenuto è strettamente legata allo specifico titolo esecutivo in base al quale era detenuto. Se quel titolo si esaurisce (ad esempio, per fine pena) e il soggetto viene nuovamente detenuto per un'altra causa, il provvedimento precedente perde efficacia e non può essere esteso alla nuova detenzione. L'istanza di ottemperanza detenuti diventa quindi inammissibile.
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