Un detenuto condannato per reati ostativi, tra cui associazione di tipo mafioso, si è visto negare la concessione di permessi premio dal Tribunale di Sorveglianza unicamente per la mancata collaborazione con la giustizia. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che, in seguito alla riforma del 2022 sull'art. 4-bis dell'Ordinamento Penitenziario, il giudice non può più fermarsi a questo singolo dato. È invece obbligato a svolgere un'istruttoria approfondita per valutare l'assenza di legami attuali con la criminalità e il percorso rieducativo del condannato. La presunzione di pericolosità del non collaborante è ora relativa e superabile, imponendo un esame completo di tutti gli elementi a disposizione.
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