Un contribuente ha impugnato degli avvisi di accertamento, sostenendo la falsità delle firme apposte sulle ricevute di notifica. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato tardivi i ricorsi. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso del contribuente, chiarendo che la querela di falso relativa a documenti del giudizio di merito non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità. In tali casi, la falsità, una volta accertata in un giudizio separato, può essere fatta valere solo come motivo di revocazione della sentenza impugnata, confermando così la decisione di inammissibilità per tardività.
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