La Corte di Cassazione ha annullato un decreto del G.I.P. che aveva dichiarato inammissibile una richiesta di archiviazione presentata in formato cartaceo. La Procura aveva utilizzato la modalità cartacea a seguito di un malfunzionamento del sistema informatico, formalmente attestato dal capo dell'ufficio. La Suprema Corte ha stabilito che il G.I.P. non ha il potere di sindacare tale attestazione amministrativa e che il suo provvedimento, impedendo sia il deposito telematico (impossibile per il guasto) sia quello cartaceo, ha creato una stasi processuale intollerabile, configurandosi come un atto abnorme.
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