Un Detenuto ha chiesto la liberazione anticipata speciale per un periodo di detenzione, ma la sua istanza è stata respinta. Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato il diniego, poiché il Detenuto stava scontando una pena per rapina aggravata, un reato considerato ostativo (che impedisce l'accesso a benefici) ai sensi dell'Art. 4-bis dell'Ordinamento Penitenziario. Inoltre, una richiesta identica era già stata giudicata. Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, contestando l'interpretazione del reato ostativo e la valutazione del suo casellario. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che i condannati per reati previsti dall'Art. 4-bis, come la rapina aggravata, sono esclusi dalla liberazione anticipata speciale.
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