Due individui ricorrono in Cassazione chiedendo di qualificare la loro attività di spaccio come un fatto di lieve entità, data la piccola quantità ceduta in ogni episodio. La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile, sottolineando che un numero elevato di cessioni dimostra una sistematicità dell'attività criminale che è incompatibile con la nozione di lieve entità. La valutazione, afferma la Corte, deve essere complessiva e non basarsi solo sul singolo dato quantitativo.
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