Un Pubblico Ministero ha impugnato un'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di **riconoscimento sentenza straniera** a carico di un Condannato. Il Pubblico Ministero voleva applicare la recidiva e l'interdizione dai pubblici uffici, basandosi su una condanna penale emessa in Germania. La Corte di Cassazione ha chiarito che, secondo la normativa italiana che recepisce direttive europee, le condanne penali pronunciate in altri Stati membri dell'Unione Europea possono essere considerate per la determinazione della pena e per l'applicazione di effetti penali come la recidiva e le pene accessorie. Questo è possibile anche senza un formale giudizio di riconoscimento della sentenza straniera. Pertanto, il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile, confermando la validità dell'ordinanza impugnata.
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