La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15720/2024, ha stabilito che, ai fini dell'imposta di registro, l'Amministrazione Finanziaria non può riqualificare una serie di atti giuridici collegati considerandoli come un'unica operazione economica. La decisione si fonda sull'interpretazione autentica dell'Art. 20 imposta di registro (D.P.R. 131/1986), che impone di valutare ogni singolo atto presentato per la registrazione solo in base alla sua natura intrinseca e ai suoi effetti giuridici, senza considerare elementi extratestuali o altri negozi. Nel caso di specie, una sequenza di operazioni (costituzione di società, conferimento di ramo d'azienda e cessione di quote) è stata ritenuta legittima e non riqualificabile come una cessione d'azienda.
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