Una società ha impugnato una cartella di pagamento per IRAP contestando la validità della notifica per assenza di firma digitale, la mancata motivazione sul calcolo degli interessi e l'omesso invio dell'avviso bonario. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6946/2025, ha stabilito che l'assenza di firma digitale non invalida l'atto se la sua provenienza è chiara. Tuttavia, ha accolto il ricorso riguardo alla motivazione degli interessi, affermando che se la cartella è il primo atto a richiederli, deve indicarne la base normativa per garantire il diritto di difesa del contribuente. Il motivo sull'omesso avviso bonario è stato invece ritenuto inammissibile.
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