La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32004/2023, ha stabilito che i bonus erogati da una casa produttrice a una concessionaria, se legati al raggiungimento di obiettivi di fatturato e non a prestazioni di servizi ulteriori, devono essere considerati sconti quantitativi e, pertanto, non sono soggetti a IVA. La corretta qualificazione del bonus dipende dall'interpretazione della reale volontà delle parti, come espressa nelle clausole contrattuali.
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