La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18032/2024, ha annullato una sentenza di secondo grado, stabilendo la nullità di una iscrizione ipotecaria effettuata dall'agente della riscossione senza la preventiva comunicazione al contribuente. La Corte ha ribadito che l'omissione di questo avviso viola il diritto al contraddittorio del cittadino, rendendo l'atto nullo, anche se il contribuente ha erroneamente invocato una norma non pertinente. La decisione conferma un principio fondamentale a tutela del contribuente prima dell'avvio di procedure esecutive.
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