La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22529/2024, ha stabilito che il preavviso di iscrizione ipotecaria, previsto dall'art. 77 del D.P.R. 602/1973, non è soggetto al termine di efficacia di un anno applicabile all'intimazione di pagamento (art. 50). La Corte ha chiarito che i due atti hanno finalità diverse: il preavviso garantisce il diritto di difesa del contribuente prima dell'iscrizione cautelare, mentre l'intimazione è un atto propedeutico all'espropriazione forzata. Pertanto, l'iscrizione ipotecaria effettuata dopo un anno dal preavviso è legittima, non essendo necessaria una sua rinnovazione.
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