Una società del settore alberghiero ha richiesto un rimborso IVA derivante dall'acquisto di un immobile da una società collegata. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione, ritenendola parzialmente inesistente a causa di un prezzo di vendita gonfiato, finalizzato a generare un credito IVA indebito. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Agenzia, ha stabilito che il giudice di merito ha errato nel non valutare adeguatamente tutti gli indizi di fittizietà forniti dall'amministrazione finanziaria. In presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti di operazioni inesistenti, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che non può limitarsi a esibire la fattura o la regolarità delle scritture contabili, ma deve dimostrare l'effettiva realtà economica dell'operazione.
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