La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22321/2024, ha affrontato il tema del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reati tributari. È stato confermato che l'archiviazione penale non impedisce l'applicazione del termine più lungo per IRPEF e IVA, essendo sufficiente la sola astratta configurabilità del reato. Tuttavia, la Corte ha annullato la pretesa per l'IRAP, poiché le violazioni relative a tale imposta non hanno rilevanza penale e, pertanto, l'avviso era stato notificato tardivamente. È stata inoltre ribadita la validità della presunzione legale sui versamenti bancari come redditi non dichiarati.
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