Un'associazione sportiva ha impugnato un avviso di accertamento fiscale, sostenendone la nullità per delega di firma. Secondo il contribuente, la delega al funzionario firmatario non aveva una data certa anteriore all'atto e mancava la prova della sua qualifica direttiva. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la registrazione a protocollo dell'atto di delega gli conferisce data certa e un valore di prova privilegiata, superabile solo con una querela di falso. Inoltre, una volta prodotta la delega, la qualifica direttiva del firmatario si presume, invertendo l'onere della prova a carico del contribuente. L'avviso di accertamento è stato quindi ritenuto valido.
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