La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due soggetti condannati per contrabbando di tabacchi. I ricorrenti lamentavano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e di quella per danno di speciale tenuità. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che, durante il giudizio di secondo grado, i difensori avevano formulato una espressa rinuncia ai motivi di appello, limitando la richiesta alla sola riduzione della pena. Di conseguenza, i motivi rinunciati non potevano essere riproposti in sede di legittimità. La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione d'appello, che aveva già ridotto la pena valorizzando la confessione dei fatti, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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