La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12515/2024, ha rigettato il ricorso di una società contro una cartella di pagamento per IRES. La Corte ha confermato la validità della notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo posta, senza necessità di una relata di notifica. Inoltre, ha stabilito che non è richiesto l'invio di un avviso bonario preventivo quando la cartella scaturisce da un controllo automatizzato che rileva una mera discrasia tra l'importo dichiarato dal contribuente e quello versato. Infine, ha ritenuto inammissibili le censure sulla motivazione della cartella e sulla valutazione dei fatti, come l'agibilità di un immobile, poiché riservate ai giudici di merito.
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