La Corte di Cassazione ha stabilito che un contribuente può avvalersi della definizione agevolata anche solo per una parte delle sanzioni irrogate con un unico atto, senza essere obbligato a definire la totalità delle contestazioni. Il caso riguardava una società che aveva definito le sole sanzioni in materia di IVA, escludendo quelle per omesso versamento di ritenute, non ammesse al beneficio. La Corte ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, confermando la legittimità della definizione agevolata parziale e sottolineando l'inammissibilità del ricorso per mancata contestazione di tutte le ragioni della decisione di merito.
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